Studio Legale Dolfi :: Assistenza enti del terzo settore

COSA DEVE FARE UNA ONLUS PER ISCRIVERSI AL RUNTS PER DIVENTARE UN ETS

Secondo quanto previsto dal Governo con il D.M. 106 del settembre 2020, a differenza di quanto stabilito per le ODV (Organizzazioni Di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale), emerge come per le ONLUS non sia stata prevista alcuna trasmigrazione automatica all’interno del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore (RUNTS), iscrizione necessaria per poter continuare ad esercitare la propria attività.

Ciascuna ONLUS dovrà infatti presentare domanda d’iscrizione al RUNTS entro il 31.3.2022, pena il suo scioglimento e l’obbligo di devoluzione del patrimonio.

Alla domanda dovranno essere allegati l’atto costitutivo, lo statuto e gli ultimi 2 bilanci approvati.

Nel caso in cui la ONLUS voglia iscriversi come Impresa sociale dovrà invece presentare domanda al Registro delle Imprese.

Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta d’iscrizione, l’Ufficio RUNTS verificherà la presenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, disporrà l’iscrizione nella sezione prescelta.

Con l’iscrizione al RUNTS l’ente del terzo settore (ETS) perde la qualifica di ONLUS e sarà cancellata dalla relativa anagrafe, senza che la stessa debba però sciogliersi e devolvere il proprio patrimonio.

Ciò detto, di seguito alcuni degli adeguamenti dell’atto costitutivo e dello statuto necessari alla ONLUS per iscriversi al RUNTS.

1) inserimento nell’atto costitutivo e/o nello statuto dei dati e delle regole imposte dal Codice del terzo settore (CTS);
2) soppressione delle clausole statutarie che risultano incompatibili con la nuova disciplina;
3) inserimento della nuova denominazione sociale;
4) previsione dell’assenza di scopo di lucro e la destinazione del patrimonio;
5) indicazione delle finalità solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
6) scelta di una o più attività d’interesse sociale che costituirà l’oggetto dell’ente;
7) norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento e di estinzione dell’ente.

In conclusione, qualora una ONLUS decidesse oggi di diventare un ente del terzo settore, manterrebbe il proprio patrimonio sociale, continuerebbe ad usufruire del beneficio del 5 per mille e raggiungerebbe alcuni indubbi vantaggi fiscali, anche se più limitati rispetto alle attuali previsioni tributarie di decommercializzazione ai fini delle imposte sul reddito.